Il potere dell’interpretazione giudiziaria
Il 22 e il 23 marzo saremo chiamati al referendum sull’ordinamento giudiziario, e il popolo sovrano deciderà se approvare o respingere la riforma costituzionale proposta dal governo Meloni. Un appuntamento fondamentale per la nostra democrazia, ma è necessario chiarire che non si tratta di cambiare il volto della giustizia italiana ma solo la struttura del potere giudiziario, e ancora bisogna essere consapevoli che il referendum lascia da parte uno dei problemi fondamentali nell’applicazione della legge: il potere interpretativo del giudice.
Esempi recenti e quotidiani hanno fatto comprendere quale enorme potere risieda nelle mani dei magistrati, sia requirenti che giudicanti; un potere esercitato spesso con una disinvoltura che ha contribuito ad abbassare il livello di fiducia dell’opinione pubblica nei confronti dell’amministrazione della giustizia: sentenze diverse per casi uguali, ribaltamento delle decisioni nei vari gradi di giudizio, processi di durata biblica, provvedimenti sfacciatamente di parte, parzialità e, spesso, vera partigianeria nelle decisioni, polemiche e contrasti nei confronti del potere esecutivo, clamorosi errori giudiziari e altre storture ancora. L’impressione è che una parte consistente della magistratura sia diventata una casta decisamente criticabile sia nei suoi atteggiamenti, sia nelle sue decisioni, sia nelle sue esternazioni e prese di posizione. Cosa che, pur estranea all’oggetto referendario, influirà comunque in qualche misura sulle scelte degli elettori.
Nel settembre 2025, per i tipi di IBL libri (Istituto Bruno Leoni), è uscito I signori del diritto, un interessante volume scritto congiuntamente da tre insigni giuristi -Nicolò Zanon, Pier Giuseppe Monateri e Raimondo Cubeddu- che offre al lettore alcune interpretazioni di questo oscuramento dell’immagine pubblica dei magistrati nel nostro paese. Il filo conduttore dell’analisi è dato dal potere interpretativo della legge da parte dei giuristi, cioè i professionisti del diritto, ma soprattutto da parte dei magistrati. Entrambe le categorie, avvalendosi di questo potere in gran parte insindacabile e sottratto al controllo democratico, si sono costituiti in una casta chiusa e autoreferenziale che costituisce, soprattutto per la magistratura, e nelle parole di Monateri, un vero “sistema feudale travestito da autogoverno”.
La giurisdizione è cioè diventata un polo autonomo di creazione di regole, anche a causa di una legge assai raramente costituita da comandi chiari, completi e facilmente comprensibili, cosa che nel passato e nel presente ha prodotto un inevitabile accrescimento del ruolo e del potere interpretativo del giudice, il quale si è sempre più allontanato da quella figura di mera bouche de la loi (bocca della legge) auspicata da Montesquieu.
Soprattutto Nicolò Zanon evidenzia come questo potere derivi anche dal moltiplicarsi delle fonti del diritto, interne, sovranazionali, internazionali, che hanno grandemente ridimensionato la centralità della legge nazionale e reso difficile l’individuazione della fonte realmente in grado di fornire la regola concreta per la risoluzione del caso; una situazione divenuta ancora più complessa per il fatto che le norme utili spesso non sono neppure contenute nei trattati bensì nelle sentenze delle Corti europee e internazionali. La legge resta cioè sullo sfondo, come semplice punto di avvio dell’opera del giudice, il quale acquisisce una “funzione ordinamentale”, cioè la funzione di “mettere ordine” nelle disposizioni restituendo una qualche unità al diritto.
Ma al di là del lavoro interpretativo su norme incerte e mal strutturate, il giudice corre un rischio ancora più grande quando lascia che le sue personali convinzioni culturali, etiche, ideologiche o politiche vadano ad inquinare la procedura interpretativa e applicativa delle norme di legge. Quella che i filosofi dell’interpretazione chiamano “precomprensione”, cioè l’umana tendenza ad avere già in sé una visione precostituita, spesso neppure conscia, del caso e della sua futura decisione. Il giudice dovrebbe individuare, controllare e, se del caso, contrastare questa deriva e, nelle sue pronunce, non essere solo indipendente da suggestioni esterne ma anche indipendente da sé stesso.
Il rischio è quello che Zanon definisce “paternalismo giurisdizionale”, cioè un atteggiamento per cui il giudice matura una sua intima diffidenza verso il legislatore e fa prevalere i suoi valori ideali ed etici sull’applicazione imparziale della legge, diventando un salvatore della società dalle sue carenze e dalle sue contraddizioni, e sostituendo di fatto il potere politico che, in una società democratica, ha la sua principale legittimazione nel parlamento e nella sua attività legislativa.
Il pericolo di un “neocostituzionalismo” -che trova un parallelo anglosassone nel moral reading of Constitution- è proprio quello di far prevalere il “foro interiore” del magistrato e la sua adesione a una visione parziale e personale del testo costituzionale come fonte ispiratrice delle sue decisioni. E questo rischio è moltiplicato dalla tendenza attuale dei giuristi a riconoscere (e talvolta creare) sempre nuovi diritti, alcuni reali e molti altri effimeri e opinabili, diritti riconosciuti in via giurisprudenziale o mediante la torsione di norme esistenti, costituzionali od ordinarie.
Il testo scritto della norma viene sempre più svalutato a favore dell’interpretazione. “Il rispetto del testo” scrive Zanon “è fondamentale questione di democrazia. Significa rispettare ciò che hanno voluto i rappresentanti del popolo. E proprio i preoccupati difensori dello Stato di diritto dovrebbero riconoscere che un certo grado di ‘testualismo’ formalista assicura, in fondo, che un ordinamento giuridico sia governato dalle leggi e non dagli uomini”. E’ cioè necessario frenare l’“eccedenza valoriale” di molti giudici, troppo sovente -nelle parole del giurista torinese- esposti a quel “vento dei tempi” che investe frequentemente il testo costituzionale.
Secondo Pier Giuseppe Monateri questa giurisprudenza “creativa” è una forma di potere senza investitura democratica: si legittimano decisioni profonde, che incidono sulla vita collettiva, non sulla base di una norma democratica, ma in nome di una determinata visione del bene, spesso decisamente contestabile. L’idea che ci sia un “diritto giusto” al di sopra della legge scritta , al di sopra della volontà popolare, al di sopra delle decisioni democratiche, è una visione giusnaturalista cammuffata, e quando abbiamo una minoranza che decide di imporla alla maggioranza in nome di principi superiori non abbiamo più una democrazia ma -sempre nelle parole di Monateri- una “teocrazia laica”, una “giuristocrazia morale“, quando Invece secondo una retta visione del diritto, “la legge non serve a salvare l’uomo, serve a regolare i conflitti.”
La casta dei giuristi intesi come superiori interpreti del diritto -magistrati, avvocati, accademici, funzionari amministrativi- ha poi, sempre secondo Monateri, un altro grande potere direttamente connesso alla loro capacità interpretativa: il potere di interdizione nei confronti delle scelte governative e amministrative in genere. Questi giuristi, oltre al potere occulto di ispirare e dirigere queste scelte amministrative, hanno il corrispondente potere di bloccarle in quanto ipoteticamente illegittime secondo la loro valutazione; essi possono cioè impedire le scelte politiche senza doversi esporre.
Impedire è molto più potente che decidere, in quanto decidere implica responsabilità mentre l’impedire si traveste da garanzia. Una vera e propria “tecnocrazia giuridica”, quella della casta dei giuristi, fondata però su una falsa neutralità, una casta che si auto-riproduce, i cui membri si scelgono fra di loro, si riconoscono, si certificano a vicenda, e poi trasformano il sapere in verità, e la verità in comando. Una casta che occupa tutti i principali gangli del potere pubblico (gabinetti ministeriali, autorità indipendenti, enti regolatori, università) e il cui privilegio si fonda essenzialmente sull’oscurità del diritto. Una vera riforma in questo ambito dovrebbe necessariamente comprendere una riforma culturale basata sulla democratizzazione del linguaggio giuridico.
Purtroppo, l’insipienza dei legislatori e dei governi, sostiene Raimondo Cubeddu nel suo saggio, fa sì che l’interpretazione delle leggi sia comunque necessaria pur restando sempre opinabile, “una situazione, quale che sia il loro orientamento culturale, ideologico o politico, che lascia ampi spazi di manovra e di intervento alle magistrature”.
Secondo Cubeddu, si è sempre sottovalutato il fatto che, chiunque venisse designato come interprete unico e autentico della legge, costui e non la rule of law sarebbe stato di fatto anche il sovrano, e non solo negli schmittiani stati di eccezione. Come già temuto da Montesquieu, il quale aveva messo in guardia circa il pericolo che il giudice potesse trasformarsi in legislatore, scrivendo che, in tal caso, “tout seroit perdu”.
Un timore che, pur in un clima storicamente e culturalmente diverso, è sicuramente giustificato anche oggi di fronte a tanti magistrati che nel nostro paese si sentono legislatori, piccoli sovrani, quasi dei missionari a cui un qualche dio misterioso ha conferito il compito di raddrizzare il legno storto dell’umanità.
Tutte cose che una vera democrazia liberale non può e non deve consentire.

Civico20News
Elio Ambrogio
Editorialista
