Immagine realizzata da Fabio Mandaglio
Violenza – Consenso – Dissenso
Stimoli diversi possono innestare, spegnere e modulare voglie e impeti sessuali diversi, ma il piacere reciproco dell’atto sessuale è solo nella sua voluta compartecipazione in un ambito emotivo cui accedono i protagonisti attraverso la porta del consenso.
Un trattato internazionale, promosso dal Consiglio d’Europa dopo la Convenzione di Istambul del 2011 contro la violenza nei confronti delle donne, impegna i Paesi firmatari a perseguire penalmente i responsabili di atti sessuali non consensuali. Il Trattato prevede che il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
In Italia, che ha ratificato il Trattato nel 2013, la violenza sessuale è prevista dall’art. 609 bis del nostro Codice penale. La norma, dal 1996, punisce con la reclusione da sei a dodici anni chiunque con violenza o minaccia o mediante abusi d’autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.
In accoglimento anche delle motivazioni di sentenze su fatti penalmente rilevanti come stupri e dell’orientamento sociale che senza consenso c’è violenza, attualmente è in discussione un progetto di modifica dell’art. 609 bis del nostro Codice penale.
Frutto anche di una intesa politica tra maggioranza e opposizione, la modifica porrebbe il consenso sessuale come pilastro della legalità col prevedere la reclusione per chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima. L’iter legislativo per modificare in questi termini la norma vigente è stato però bloccato da un diverso disegno di legge sulla violenza sessuale, presentato da Giulia Bongiorno, senatrice della Lega.
La proposta Bongiorno prevede la reclusione per chiunque contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti …. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.
In buona sostanza, nel primo caso ci sarebbe violenza sessuale se manca il consenso e per dimostrare che non c’è stata una violenza sessuale bisognerebbe accertare che quella persona ha comunicato un “sì”; nel secondo caso ci sarebbe violenza sessuale se c’è il dissenso e la persona che sostiene di aver subìto una violenza dovrebbe dimostrare di aver fatto capire in maniera sufficientemente chiara il suo “no”. Pare quindi che, con espressioni diverse, nulla cambi nella stigmatizzazione dell’atto ma, nelle aule dei tribunali, un fatto sarebbe provare che non c’è stato il consenso, altro fatto sarebbe provare che c’è stato il dissenso, tenuto anche conto di quanto altro chiosato nel testo della modifica proposta dalla Bongiorno, frutto certo anche della sua esperienza di avvocato che, in vari di processi di violenze sessuali, ha difeso le parti femminili offese.
Da considerazioni diverse, che contemperano la valenza legale dell’atto sessuale nell’ambito processuale ai fini dell’accertamento della violenza denunciata, emergono considerazioni degne di massima attenzione.
Il consenso sarebbe atteggiamento manifesto nel piacere condiviso dell’atto sessuale. In aula di tribunale si indagherebbe: c’è stato un comune desiderio? una partecipazione attiva e felice? una comunicazione chiara? un accordo presunto oppure libero, entusiasta, consapevole, rispettoso delle esigenze di ogni partner, esplicito, attuale, revocabile, dedotto da comportamenti passati, da gesti inequivocabili durante tutto il rapporto? c’è stata autodeterminazione?
Il dissenso sarebbe invece atteggiamento manifesto nella volontà contraria all’atto sessuale. In aula di tribunale si indagherebbe ulteriormente: c’è stata una manifestazione espressa di questa volontà contraria all’atto sessuale? nel contesto non è stato possibile manifestare questa volontà contraria perché l’atto è stato repentino? lo shock ha forse portato al congelamento emotivo (freezing) che ha innestato nella presunta vittima l’incapacità di reagire e/o dissentire?
Il Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e bloccato in Parlamento, focalizzato sulla mancanza del consenso, parrebbe imporre alla vittima di provare che ha resistito in modo esplicito. La pratica insegna però: che nel mondo del lavoro la violenza può manifestarsi con asimmetria di potere e nell’ambito famigliare con prevaricazioni di sudditanza economica e limitazioni della vita di relazione; che tanti atti sessuali ingabbiano la persona offesa nel terrore delle conseguenze di una denuncia e costringono la vittima a un silenzio che non è assenso all’atto sessuale subito.
La proposta della senatrice Bongiorno, che ha bloccato l’iter parlamentare sul consenso, fa perno sul dissenso, con ulteriori modulazioni. Sulla apparente uguaglianza di significato grava il complicato compendio delle valutazioni giudiziarie, che potrebbero rendersi necessarie per definire la legalità di un atto sessuale.
Come fonti del piacere, gli atti sessuali in generale e quelli procreativi in particolare dovrebbero però rimanere confinati nella intimità delle emozioni personali e non può, non deve essere sottovalutato il disagio di una donna, cui si imponga in tribunale di rivivere, nella risposta a domande conturbanti, i particolari talvolta raccapriccianti d’una drammatica esperienza.
Si vales, vàleo.
