Immagine realizzata da Fabio Mandaglio
Voto facile – Scelta difficile
I poteri di governo e anche quelli disciplinari dei magistrati, senza distinzione di loro funzioni, oggi sono tutti amministrati da un unico Consiglio superiore della magistratura. Il referendum giustizia 2026 chiamerà i cittadini il 22 e 23 marzo a confermare (votando SI) o respingere (votando NO) una riforma costituzionale, che mira a sgretolare questo mix di competenze concentrato in un unico organo e a svincolare lo stesso dalle interferenze delle correnti interne alla magistratura nella gestione delle carriere e delle nomine dei magistrati.
La maggioranza dei SI comporterebbe: la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (giudici) e magistrati requirenti (pubblici ministeri); la creazione di due distinti Consigli superiori della magistratura, autonomi organi dotati di propri meccanismi di governo interno, l’uno dei giudici e l’altro dei pubblici ministeri, presieduti entrambi dal Capo dello stato e chiamati ognuno ad occuparsi di nomine, valutazioni professionali, progressioni di carriera e quanto altro dei magistrati appartenenti alla propria area funzionale; la introduzione di una Alta corte disciplinare, competente sui procedimenti disciplinari di tutti i magistrati, della quale non potranno far parte né i membri del Governo o di un Consiglio regionale, né i membri del Parlamento o del Parlamento europeo.
Nel Consiglio superiore della magistratura giudicante sarà componente di diritto il Primo presidente della Corte di cassazione; nel Consiglio superiore della magistratura requirente sarà invece componente di diritto il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Tutti gli altri componenti di ciascun Consiglio saranno estratti a sorte. Un terzo sarà sorteggiato da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione; due terzi sarà sorteggiato rispettivamente tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, secondo le procedure previste dalla legge.
L’Alta corte disciplinare sarà così composta: tre giudici nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre soggetti in possesso dei medesimi requisiti, estratti a sorte da un elenco eletto dal Parlamento in seduta comune; sei magistrati giudicanti e tre magistrati requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o abbiano svolto funzioni di legittimità.
Secondo alcuni studiosi, contro le sentenze di questa Alta corte sarebbe consentito il ricorso in Cassazione, ma la norma da confermare con referendum prevede che sono impugnabili solo dinanzi alla stessa Alta corte, la quale giudicherà però senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
Il ruolo riservato al Presidente della Repubblica come Presidente dei due Consigli superiori della magistratura e come autorità di suprema affidabilità al di sopra di ogni sospetto nelle nomine di sua spettanza nell’Alta corte disciplinare enfatizza l’indipendenza dei nuovi istituti. Valorizza poi l’indipendenza anche il sistema di sorteggio che attinge non in maniera indiscriminata da magistrati, che sono comunque una maggioranza particolarmente qualificata, professori universitari e avvocati, ma da loro bacini di eleggibili, creati per competenze e per teoriche più elevate attitudini. Il sorteggio inoltre non fomenta i malumori di chi avrebbe da recriminare sul fatto di non essere stato chiamato all’incarico per scelte correntizie non condivise.
Questo in esame non è un referendum abrogativo, poiché non ha lo scopo di eliminare una legge ordinaria già in vigore; è invece un referendum confermativo, col quale la prevalenza dei SI confermerà l’accoglimento di una legge di riforma della Costituzione, una riforma comunque già votata dal Parlamento, pur se con legge costituzionale non approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna Camera. La Costituzione quindi con questo referendum, che non prevede un quorum di partecipazione, cioè un numero minimo di votanti, chiama direttamente il popolo, detentore del potere sovrano di governo nel nostro sistema democratico, a decidere con la maggioranza dei voti validamente espressi da tutti gli elettori, se la riforma debba entrare in vigore oppure no, nel qual caso nulla cambierà dell’attuale sistema giurisdizionale.
Di questo sistema conosciamo da tempo tutti i pregi, ma anche tutti i difetti. Le conseguenze del referendum sono materia di ampi dibattiti in ambito politico. La sinistra è schierata in prevalenza per il NO, adducendo tra le motivazioni la possibile sottomissione dei magistrati al potere dei governanti. La destra, che ha proposto la riforma, è per il SI, adducendo tra le motivazioni la necessità di rafforzare nel popolo la fiducia nei giudici.
All’interno della magistratura, forse più reputata ad esprimersi sulla portata di propri istituti giurisdizionali, si registrano sui media posizioni favorevoli alla revisione delle attuali norme di autogoverno e alcuni magistrati hanno palesemente dichiarato che voteranno SI. I sondaggisti ritengono che lo faranno nell’urna anche i magistrati che non hanno osato palesarsi pubblicamente, avendo considerato disdicevole abbandonare la tradizionale riservatezza che, nel ruolo, li distingue.
Il voto è un diritto riconosciuto dalla Costituzione e trova enfasi, in questo referendum, la sua valenza di dovere civico perché coinvolgerà non solo e non tanto il nostro presente, quanto piuttosto il futuro dei nostri figli, anche nella loro vita sociale di tutti i giorni.
La distinzione delle carriere e la separazione dei ruoli e delle funzioni tra giudici che decidono e pubblici ministeri che indagano, in ogni processo, per comune percezione, rafforza la credibilità di qualunque giudicato e valorizza la fiducia istituzionale, promossa dal fatto che i magistrati sono soggetti soltanto alla Legge. L’art. 101 della Costituzione italiana, infatti, garantisce l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, quali il Governo o il Parlamento e il giudice, pertanto, che applica il diritto senza vincoli gerarchici, amministra la giustizia in nome del popolo.
Si vales, vàleo
