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La Verità è un giornale politicamente maleducato e ideologicamente spettinato, ed è per questo che vale la pena di seguirlo con attenzione: molto spesso sottopone al lettore temi e prospettive che gli altri mezzi di informazione si guardano bene anche solo dall’ipotizzare.
Nel numero del 30 giugno è comparsa un’intervista a Geminello Preterossi, filosofo del diritto e della politica, ordinario presso l’Università di Salerno e direttore scientifico dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, un accademico dal curriculum solido e riconosciuto. Preterossi nell’intervista ripropone il tema, sempre più caldo, del primato del diritto nazionale su quello europeo, un argomento che anche noi su questo giornale, anche se con ben minore autorevolezza, abbiamo trattato più volte.
Fino a che punto l’Unione Europea, con le sue norme, può spingersi nella modifica e nell’esautorazione delle normative nazionali? E in particolare fino a che punto può andare in contrasto con i principi costituzionali dei singoli paesi e, nel caso specifico, con la Costituzione italiana? E ancora: esiste un sovranismo normativo da ridefinire e riproporre come esercizio di libertà politica per la nostra nazione?
Preterossi parte dal concetto di “latenza” della sovranità, come sostenuto da Dieter Grimm, latenza che però non può significare assenza, per quanto l’UE arroghi a sé stessa sempre più potere; come, ad esempio, quello crescente della Corte di Giustizia europea, che ormai si considera una vera e propria Corte Costituzionale pur in assenza di una costituzione europea ma, soprattutto, in assenza di un vero stato europeo.
Lo strumento giuridico della superiorità del diritto europeo è diventato il grimaldello con cui viene raggiunto e consolidato uno scopo totalmente politico che non era raggiungibile in termini di ampliamento del potere politico stesso, e che invece oggi appare pienamente alla portata delle oligarchie europee. La stessa teoria dei “controlimiti” -cioè, il fatto che nella Costituzione italiana siano contenuti dei principi fondamentali immodificabili e incomprimibili non solo dalle leggi ordinarie ma addirittura da quelle di rango costituzionale- pone un interrogativo inevitabile: se questi principi non sono modificabili o comprimibili dallo stesso legislatore costituzionale come possono essere modificati o compressi dall’Unione Europea?
Tutto questo ha una conseguenza molto pratica.
Abbiamo assistito in tempi recentissimi, al singolare fenomeno di magistrati italiani che, partendo dai presupposti sopra ricordati, e cioè che esiste un diritto europeo superiore a quello italiano sia dal punto di vista della legislazione ordinaria europea sia dal punto di vista della giurisprudenza “costituzionale” della Corte di Giustizia, hanno emesso sentenze e provvedimenti giudiziari molto orientati verso le loro personalissime convinzioni politiche. Oppure, come rilevato da Sabino Cassese, e su un piano molto più elevato sotto l’aspetto della strategia politica, le oligarchie europee hanno colto a suo tempo l’occasione del Trattato di Maastricht per cambiare addirittura la “costituzione economica del Paese”.
E allora? Preterossi propone quella soluzione che -per quanto ardua e difficilmente praticabile sotto il profilo politico, vista la sudditanza dei partiti italiani al dogma europeista- potrebbe tagliare la testa al toro e fare chiarezza nel nostro assetto giuridico-istituzionale: la esplicitazione costituzionale del principio dei controlimiti, finora solo timidamente e sporadicamente affermato dalla nostra Corte, elevandolo appunto a norma costituzionale mediante la procedura di revisione prevista dall’articolo 138.
E soprattutto attraverso una revisione costituzionale anche del famigerato articolo 117 che, contorcendosi tra normativa nazionale e regionale, le sottopone entrambe agli indefiniti e opinabili “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, con le conseguenze interpretative e applicative che ognuno può immaginare. E, ancora, trasformando quell’espressione giuridicamente vuota in un formidabile potere in mano alla magistratura ordinaria e costituzionale, uno strumento molto utile per piegare le norme italiane alle loro personali ideologie.
Ma il giornale diretto da Maurizio Belpietro ha anche dei collaboratori che, sotto il profilo scientifico, sono assolutamente attrezzati per riprendere e riproporre con efficacia le tesi di cui andiamo discorrendo. Uno, Daniele Trabucco, docente di diritto pubblico, ha rilevato nel numero del 3 luglio come la Consulta, a partire dalla sentenza n. 14/1964, abbia di fatto introdotto nel nostro ordinamento un sistema di revisione costituzionale alternativo a quello previsto dall’art. 138 della Costituzione stessa, “il tutto a vantaggio di un ordinamento che si caratterizza per un profondo deficit di democraticità”, e cioè quello europeo. Trabucco riporta l’ovvia considerazione -con l’evidente e conseguente contraddizione- che i Trattati europei e le fonti vincolanti che da essi derivano traggono la loro forza giuridica non dalla Costituzione ma dalle semplici leggi ordinarie che li recepiscono e li ratificano.
Trabucco però non condivide la costituzionalizzazione della preminenza del diritto interno e dei controlimiti proposta da Preterossi perché questo accentuerebbe in maniera esponenziale il contrasto fra Unione Europea e Italia, con tutte le conseguenze, anche sanzionatorie, che ne deriverebbero. La tensione fra il primato del diritto dell’Unione e la supremazia costituzionale italiana, infatti, non è più occasionale ma è diventata strutturale, e per Trabucco ormai l’unica soluzione -vera e propria arma atomica e finale sia sotto il profilo istituzionale che giuridico- è quella del recesso dall’UE ex articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea.
Ma Belpietro schiera anche sulle pagine del giornale un raffinato giurista come Pietro Dubolino, ex presidente di sezione della Corte di Cassazione, che -con sottile ma implacabile logica giuridica- demolisce le prese di posizione di certa magistratura che ormai ha assunto chiaramente la veste di opposizione alle scelte politiche del governo ma anche, come notato più sopra, addirittura a quelle legislative del parlamento, utilizzando non solo lo strumento dell’illegittimità costituzionale ma anche quella dell’eventuale contrasto con la normativa europea e internazionale.
Dubolino si pone in proposito una domanda fondamentale: l’eventuale contrasto di una norma nazionale con la normativa internazionale, anche europea, comporta automaticamente l’invalidità della prima, con la conseguente possibilità per il giudice nazionale di disapplicarla? O non si ha piuttosto solo e semplicemente un’infrazione comunitaria, con la relativa e consequenziale sanzione per il paese inadempiente?
Una risposta chiara a queste domande porrebbe immediatamente fine all’azione di consapevole contrasto di molti magistrati all’azione di governo a loro sgradita, e restituirebbe alle istituzioni liberamente scelte dalla maggioranza degli elettori la loro libertà di azione, assumendosi poi -se del caso- le proprie responsabilità verso le istituzioni sovranazionali come l’Unione Europea.
Un’ultima osservazione di Dubolino riguarda un argomento fuori dal tema che stiamo affrontando, ma assolutamente importante e che evidenzia come l’attività del Giudice delle Leggi sia ormai volta a costruire un assetto costituzionale diverso da quello previsto dalla Carta fondamentale; cioè come la Consulta stia sempre più assumendosi il ruolo di legislatore occulto, facendo cadere quella separazione fra poteri che è a base del moderno stato costituzionale.
Dubolino si riferisce, fra i molti esempi possibili, a quello in cui la Corte ha ritenuto di poter giudicare sui requisiti di necessità e urgenza che caratterizzano i decreti-legge governativi, stranamente -o forse no- proprio in merito al cosiddetto “decreto sicurezza”. La legge n. 87/1953 sul funzionamento della Corte afferma categoricamente che “il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento”, riservando solo a quest’ultimo, in sede di conversione del decreto, un eventuale giudizio sulla necessità e urgenza dello stesso. Ugualmente potrebbe dirsi sull’uso molto disinvolto, e spesso politico, che la Corte fa di concetti come “ragionevolezza”, “proporzionalità” e altri ancora.
Ci viene il dubbio che non avesse tutti i torti Togliatti a nutrire una forte diffidenza verso un “giudice delle leggi” che a lui sembrava “una bizzarria” e un pericoloso limite alla libertà e all’autonomia del legislatore, inteso come solo e ultimo interprete della volontà popolare.
Sarebbe bene pertanto che questo governo -tra le mille priorità vere o presunte in cui talvolta sembra annegare- prendesse in seria considerazione anche l’ipotesi di qualche revisione del testo costituzionale, uscendo dall’ipnosi di una Carta immutabile nei secoli dei secoli, sempre uguale a sé stessa pur nel mutamento dei tempi.
E la riforma istituzionale che -almeno ci era sembrato- costituiva la punta di lancia nel programma elettorale del centrodestra, e oggi persa nelle nebbie, non potrebbe intelligentemente tornare in vita e contenere anche qualcuno dei ritocchi alla Costituzione a cui abbiamo accennato?
