E punirla penalmente non contrasta con la Carta dei Diritti dell’uomo
Con una importante decisione pubblicata ieri, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha confermato che i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non implicano l’esistenza di un “diritto al suicidio assistito”, e a maggior ragione di un “diritto a morire”.
Pubblichiamo il motivato commento del Professor Francesco Farri
“1.La decisione ha rigettato il ricorso del cittadino ungherese Daniel Karsai, in condizioni di progressivo deterioramento, ma non in fase terminale.
Il diritto ungherese punisce l’aiuto al suicidio e consente il rifiuto di trattamenti sanitari solamente in condizioni di immediata terminalità. Il ricorrente lamentava che tale assetto normativo nazionale non gli permetteva di ottenere il supporto di cui aveva necessità al fine di porre termine alla propria vita nel momento che riteneva più opportuno secondo la propria libera autodeterminazione. Nel dettaglio, contestava che tale limitazione alla propria autodeterminazione si ponesse in contrasto con i principi convenzionali di rispetto della vita privata e familiare, di non discriminazione, di libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nonché addirittura con il divieto di tortura.
La Corte ha escluso radicalmente l’esistenza di siffatte violazioni, confermando la piena conformità alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo delle normative nazionali che tutelano il diritto alla vita, vietando il suicidio assistito e ponendo condizioni per il rifiuto di trattamenti salva-vita.
- La decisione, che conferma una giurisprudenza consolidata della Corte, assume tuttavia particolare importanza anzitutto per confermare che non sussistono vincoli sovranazionali a introdurre il suicidio assistito: le scelte in materia rientrano nella libertà degli Stati (parr. 145, 166).
Per giungere a tale conclusione, la motivazione della decisione si presenta come particolarmente ricca e interessante e segna un punto di svolta nel dibattito giurisprudenziale sull’argomento, chiarendo che non è affatto necessario prevedere eccezioni al divieto di suicidio assistito (parr. 159-163) e rimettendo, così, in discussione approcci che, al contrario, hanno ritenuto giuridicamente indispensabile scriminare la condotta di aiuto al suicidio in alcune ipotesi particolari (il pensiero corre a Corte Cost., n. 242/2019).
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha esaminato le profonde implicazioni etiche e sociali del suicidio assistito, concludendo che sanzionarlo penalmente è “senza dubbio” una misura intrinsecamente legittima, in quanto persegue gli obiettivi pienamente legittimi di proteggere la vita delle persone vulnerabili a rischio di abuso, di mantenere la piena integrità etica della professione medica e anche di tutelare la morale della società nel suo insieme per quanto riguarda il significato e il valore della vita umana (par. 137).
Queste ampie implicazioni sociali del tema – sottolinea la Corte – possono differire a seconda dei diversi valori che connotano il vivere civile delle diverse comunità nazionali, possono quindi divergere da Paese a Paese e in ogni sono “indubitabilmente” rilevanti e importanti. Dipendendo dai valori delle diverse comunità nazionali, non possono che rientrare nell’apprezzamento delle autorità nazionali (par. 149).
Tale motivazione si basa si un dato gius-filosoficamente controvertibile, cioè la fondazione sociologica e storica, anziché oggettiva e intrinseca, dei valori inerenti alla persona umana, peraltro ripresa anche altrove nella decisione (es. par. 167). Tuttavia, ponendosi in questa prospettiva, oggi prevalente, fornisce degli argomenti di particolare importanza per escludere qualsiasi obbligo, ma anche semplicemente qualsiasi opportunità, di standardizzazione a livello sovranazionale, e specialmente europeo, di una serie di temi eticamente sensibili, da quello del fine vita a quello della surrogazione di maternità, passando per quell’aborto, che in questi giorni alcuni Stati stranieri cercando di propagandare come diritto universale.
Inoltre, la decisione riveste importanza nella misura in cui smentisce espressamente alcune obiezioni, come quella attinente all’asserita disparità di trattamento degli infermi dipendenti da sostegni vitali rispetto a chi potrebbe decidere di suicidarsi senza il bisogno della collaborazione di terzi. La Corte ha ritenuto la differenza di trattamento giuridico giustificata da ragioni oggettive e razionali (par. 176). Funzionale alla motivazione della decisione, ma maggiormente controvertibile, appare l’argomento con cui si sostiene una differenza a tale fine del suicidio assistito rispetto alla sospensione di trattamenti di sostegno vitale: sul piano causale, infatti, essi possono produrre il medesimo risultato, alla stregua di eutanasia attiva e passiva (par. 175).
- Del tutto coerente appare, in questo contesto, ritenere pienamente razionale e proporzionata la scelta di uno Stato di punire il suicidio assistito anche se commesso all’estero coinvolgendo, specialmente laddove sia coinvolto un cittadino dello Stato. Infatti, come osservato dalla Corte, l’intrinseca coerenza tra la normativa penale nazionale e i valori etici e morali su cui si fondano costituisce un fondamento ragionevole a giustificare l’esclusione di ogni tipo di eccezione al divieto penalmente sanzionato di suicidio assistito e punirlo anche se realizzato all’estero non deve considerarsi né inusuale né eccessivo (parr. 160, 161).
Motivazione, questa, che conferma tra l’altro la piena correttezza anche sul piano sovranazionale della scelta, che sta compiendo il Parlamento italiano, di qualificare la surrogazione di maternità come reato universale.
- Di speciale importanza, infine, sono le considerazioni che la Corte espone in risposta ad alcune obiezioni del ricorrente circa il senso della sofferenza umana.
La Corte è stata davvero valorosa nel prendere atto che la sofferenza “è parte della condizione umana e la scienza medica probabilmente non sarà mai pienamente capace di eliminarla”. Un’apertura verso il mistero e il senso profondo della sofferenza, e in definitiva dell’esistenza umana, che è particolarmente apprezzabile leggere in una sentenza di così alto consesso. Per questa via, si esclude che la sofferenza di un malato terminale possa, in quanto tale, creare un obbligo per lo Stato ai sensi dell’articolo 8 di legalizzare il suicidio assistito, mentre al contrario l’accresciuto stato di vulnerabilità di un paziente malato terminale, espressione di quel mistero della vita e della sofferenza cui la sentenza opera riferimento, richiede un approccio profondamente umano, che passa per le cure palliative da somministrare ispirandosi a profonda compassione ed elevati standard medici (par. 158).
- Lo Stato italiano è intervenuto nel procedimento a sostegno delle ragioni dell’Ungheria e l’esito del giudizio conferma che nessun argomento può esser tratto dal diritto europeo a sostegno dell’introduzione o ampliamento del suicidio assistito.
Messaggio, questo, particolarmente importante in vista delle decisioni che la Corte Costituzionale dovrà assumere a breve in relazione all’art. 580 del codice penale italiano”.
Professor Francesco Farri
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