Con la conversione avvenuta qualche giorno fa del D.L. 127/’25 in legge, il diritto a percepire la “carta del docente” è stato esteso ai docenti assunti con supplenze al 30.06, oltreché al personale educativo.
Si tratta di un bonus – a oggi di € 500,00 annui – istituito dalla Legge 107 del 2015, da utilizzarsi per la formazione continua degli insegnanti, con cui si possono acquistare libri (anche in formato digitale), software, hardware, piuttosto che iscriversi a master universitari o a corsi accreditati o a eventi di tipo culturale. Un beneficio, però, che originariamente la L. 107 assegnava solo ai dipendenti di ruolo.
Di conseguenza, da anni, avvocati e sindacati della scuola si sono battuti per veder riconosciuto il diritto anche ai circa 200mila docenti che lavorano a tempo determinato.
La battaglia – tra gli altri, condotta da chi scrive – ha fatto leva sia sull’art. 3 della Costituzione (che, come è noto, prevede che tutti gli italiani siano eguali di fronte alla legge) sia sulla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, la quale statuisce che, “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; “ragioni oggettive” che, nel caso concreto, non sussistono considerato che le mansioni e le responsabilità addossate alle due categorie appaiono identiche.
Inizialmente, a spianare la strada, ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, che ha inserito i precari tra i beneficiari della “carta del docente”; principio ribadito dalla Corte di Giustizia Europea nel maggio dello stesso anno che ha affermato che, non assegnare la “carta del docente” quale effetto della stipula di un contratto a tempo determinato, raffiguri una discriminazione. Da quel momento, i giudici del lavoro hanno iniziato ad accogliere i ricorsi, condannando sistematicamente il Ministero a corrispondere sia il bonus (si può tornare indietro di 5 anni per un massimo di € 2.500,00) sia – quale conseguenza della vittoria – gli onorari degli avvocati che assistono gli insegnanti.
Preso atto delle plurime pronunce in tal senso, nell’intento di correre (parzialmente) ai ripari, il D.L. n. 69/’23 ha assegnato per l’anno 2023 la “carta del docente” agli insegnanti con contratti al 31.08, lasciando tuttavia scoperti – e sono la stragrande maggioranza – quelli al 30.06: una decisione resa poi strutturale dalla legge di bilancio 2025 e con ulteriore estensione (confermata pochi giorni fa) ai docenti assunti al 30.06 e al personale educativo.
A oggi, rimangono esclusi dal beneficio della “carta del docente” solo più i precari assunti con contratti aventi cadenza ravvicinata (magari di 1 o 2 mesi) che, però, pure loro, a detta della maggioritaria giurisprudenza (in questo senso si esprime la Corte d’Appello di Torino), ne hanno diritto laddove – come spesso accade – il rapporto di lavoro venga reiterato sino a coprire larga parte dell’anno scolastico.
Naturalmente, da avvocato che da tanto difende gli insegnanti, l’approvazione del D.L. 127/’25 appare una vittoria importante e dimostra che, grazie all’impegno, alla preparazione e a una certa dose all’inizio di coraggio da parte del ceto forense e quindi dei magistrati, i diritti spesso si conquistino nelle aule dei Tribunali, per venire successivamente ripresi in interventi normativi.
Ad ogni buon conto, la battaglia contro la discriminazione dei docenti precari (che lo Stato italiano ha trattato – e in parte continua a fare – alla stregua di lavoratori di serie B) non è terminata.
A conferma valgano tre esempi che possono essere opzionati anche da coloro che nel frattempo sono entrati di ruolo (naturalmente con riferimento al periodo di precariato) e dove – peraltro – al positivo esito del giudizio segue altresì l’accollo in capo al Ministero soccombente del compenso dell’avvocato che patrocina gli insegnanti.
Il primo, mentre ai docenti di ruolo e a quelli assunti al 31.08 e al 30.06 viene corrisposta una voce stipendiale chiamata “Retribuzione professionale docenti” (del valore di circa € 180,00 mensili), nonostante la parità di obblighi e mansioni, chi lavora con contratti brevi – magari di 1 o 2 mesi – quasi sempre non si vede erogato l’importo che, viceversa, i giudici (almeno nella mia esperienza professionale) riconoscono.
Il secondo riguarda l’indennità dovuta a titolo di “ferie non godute” dai precari assunti al 30.06 – tematica, quest’ultima, troppo lunga e complessa da poter essere riassunta in poche righe – che, tuttavia, laddove ne sussistano i presupposti, conduce a ottenere un risarcimento che, per contratti a full time, si aggira intorno agli € 1.500,00 lordi per anno scolastico; portando, nell’ipotesi di più annualità (una parte della giurisprudenza arriva a ricomprendere i 10 anni precedenti all’instaurazione della vertenza), a somme ragguardevoli.
Terzo, coloro che, assunti in questi ultimi anni al 30.06 intendano ricevere il bonus “carta del docente” per i periodi lavorativi antecedenti all’a.s. 2025-’26, non potranno che continuare a rivolgersi a un legale e muovere causa e dovranno farlo in tempi ravvicinati, pena perdere il loro diritto quale effetto della prescrizione.
Dunque, in attesa di eventuali ulteriori interventi legislativi (che nell’immediato assolutamente non si intravedono), l’impegno giudiziale in favore di una corretta e sacrosanta parità di trattamento economico tra docenti di ruolo e precari non è affatto terminato.
