Sospeso provvedimento di non ammissione alla classe successiva
Il ricorso, presentato dallo Studio Legale Scuola e dallo Studio Gallenca di Torino, approdato davanti al TAR Liguria rappresenta un esempio emblematico di tutela del diritto allo studio nei casi di studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento.
A seguito della bocciatura per una unica insufficienza in matematica, disciplina direttamente collegata al disturbo di discalculia, i genitori hanno presentato ricorso, contestando la mancata applicazione delle misure previste dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), l’assenza di documentazione istruttoria e la non conformità delle verifiche ai principi di personalizzazione didattica.
Il TAR è intervenuto già in fase di urgenza, accogliendo la richiesta cautelare con decreto presidenziale che ha disposto l’ammissione immediata con riserva alla classe successiva.
Il giudice ha rilevato come la studentessa avesse riportato un’unica insufficienza proprio nella materia oggetto del disturbo certificato e ha valutato prevalente l’interesse a evitare un pregiudizio scolastico irreversibile.
Alla camera di consiglio del 21 novembre 2025, il Collegio ha confermato integralmente quanto già stabilito in via monocratica. Nell’ordinanza cautelare, il TAR ha ribadito che: l’alunna ha conseguito l’insufficienza in una sola disciplina, quella direttamente colpita dal disturbo certificato; la comparazione degli interessi impone di garantire la frequenza della classe successiva, poiché un eventuale accoglimento del ricorso in seguito “non sarebbe di alcuna utilità”; gli atti di bocciatura devono quindi essere sospesi, mantenendo l’ammissione con riserva già disposta.
Il Collegio ha fissato l’udienza di merito per il 2 ottobre 2026 e ha ordinato l’oscuramento delle generalità, trattandosi di procedura riguardante un minore.
“In conclusione – ci riferisce l’avv. Stefano Callà – la duplice pronuncia del TAR Liguria, prima in sede monocratica, poi in sede collegiale, conferma che, in presenza di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, il rispetto del PDP e della personalizzazione didattica non è una facoltà, ma un obbligo giuridico pieno”.
Riferimenti giurisprudenziali:
Ordinanza, Tar Liguria (Genova) n. 00308/2025 reg. prov. cau. N. 01243/2025 reg. ric.
Decreto, Tar Liguria (Genova) n. 00278/2025 reg. prov. cau. N. 01243/2025 reg. ric.
di Avv. Stefano Callà, Studio Legale Scuola
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