Ecco cosa prevede la legge:
- La legge introduce la detenzione domiciliare o in comunità terapeutiche per alcuni detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero.
- Non si tratta di una scarcerazione automatica: i beneficiari continuano a scontare la pena, ma in una forma alternativa al carcere, soggetta a requisiti e controlli.
- In generale, la misura riguarda condanne fino a otto anni, con esclusioni e limiti per alcune categorie di reati. L’ammissione richiede un programma terapeutico valutato dalle autorità competenti.
- Il numero di “10mila” deriva da una stima del ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla platea potenziale di persone che potrebbero beneficiare della misura nel tempo, non da 10.000 detenuti che escono immediatamente dal carcere. Lo stesso Ministero ha indicato che si tratta di una prospettiva pluriennale e che l’applicazione iniziale sarà limitata anche dalla disponibilità di posti nelle comunità.
La legge prevede una serie di condizioni che devono essere verificate dal magistrato di sorveglianza.
In sintesi, per accedere alla detenzione domiciliare terapeutica occorre:
- Essere tossicodipendente o alcoldipendente, con una condizione effettiva documentata.
- Avere una pena detentiva da scontare non superiore a 8 anni (anche residua). Se il titolo esecutivo comprende alcuni dei cosiddetti reati ostativi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, il limite ordinario è di 4 anni, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge (ad esempio alcune ipotesi di rapina ed estorsione aggravate, per le quali resta il limite di 8 anni).
- Presentare un programma terapeutico e socio-riabilitativo, residenziale presso una comunità accreditata o struttura pubblica del Servizio sanitario, oppure in alcuni casi semiresidenziale.
- Dimostrare il collegamento tra la dipendenza e il reato commesso. La domanda è inammissibile se non contiene questa indicazione e la documentazione richiesta.
- Ottenere la valutazione favorevole del tribunale di sorveglianza, che verifica sia l’effettiva dipendenza sia l’idoneità del programma terapeutico. Non è un diritto automatico.
- Rispettare le prescrizioni durante il percorso. Se il programma viene interrotto, violato o si conclude negativamente, la misura può essere revocata e il detenuto torna a scontare la pena in carcere.
È importante anche chiarire un punto spesso oggetto di dibattito: la legge non richiede che il reato sia esclusivamente di consumo personale di droga. In teoria può riguardare anche persone condannate per reati di spaccio, ma solo se ricorrono tutti i requisiti sopra indicati, la pena rientra nei limiti previsti e il giudice ritiene che la dipendenza abbia avuto un ruolo nella commissione del reato. Non esiste quindi una liberazione automatica di tutti gli spacciatori detenuti.
La Camera dei deputati, ha approvato il disegno di legge con:
- 153 voti favorevoli
- 42 voti contrari
- 82 astensioni
Per schieramento politico:
Hanno votato a favore
La maggioranza di governo:
- Fratelli d’Italia
- Lega
- Forza Italia
- Noi Moderati
Si sono astenuti
La maggior parte delle opposizioni, pur dichiarandosi favorevole all’obiettivo di favorire il recupero dei detenuti con dipendenze, ha criticato la legge perché ritenuta sottofinanziata e di difficile attuazione:
- Partito Democratico
- Alleanza Verdi e Sinistra
- anche altri gruppi di opposizione hanno scelto l’astensione.
Hanno votato contro
- Movimento 5 Stelle
- Futuro Nazionale (il partito guidato da Roberto Vannacci).
Il Movimento 5 Stelle ha motivato il voto contrario sostenendo che la soglia degli 8 anni potrebbe consentire l’accesso alla misura anche a persone condannate per reati gravi e ha espresso dubbi sull’efficacia dei controlli nelle comunità terapeutiche.
Il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, invece, hanno spiegato l’astensione affermando di condividere il principio della riforma, ma di ritenerla insufficiente perché le risorse stanziate per il 2026 consentirebbero l’avvio del percorso solo a un numero limitato di detenuti (circa 500 posti iniziali).
