Immagine creata da Fabio Mandaglio
Tra Legge e Morale
La vita è regolata dalla Legge come insieme delle norme di dritto, che caratterizzano il sistema sociale e dalla Morale come insieme delle norme di comportamento, che attengono alla coscienza collettiva dello stesso sistema.
La vita degli esseri umani, sacra per i cristiani perché dono di Dio, è diritto morale primario e diritto giuridico fondamentale, che può essere perduto solo con la morte e che è considerato inalienabile, irrinunciabile, indisponibile.
Il diritto alla vita è sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e anche da alcuni Stati. La Costituzione italiana non ne fa menzione; protegge però la dignità e la integrità della persona, ammettendo implicitamente che il diritto alla vita non è un valore assoluto. Si veda, ad esempio, il caso della legittima difesa, per la quale potrebbe essere considerata legittima la perdita di una vita per salvare la propria.
Base di ogni società, rispettosa della dignità umana, è difendere la vita. Correnti morali contemporanee, tuttavia, sono per la autodeterminazione in merito alla gestione della propria vita. Per esse, il diritto alla vita includerebbe anche la libertà di scegliere come e quando porre fine alla propria vita, almeno in presenza di codificate circostanze, che inducono a considerarla non più degna di essere vissuta.
Nel contesto del diritto alla vita, che ne protegge anche la dignità, l’autodeterminazione di gestione della propria vita potrebbe giustificare la legalizzazione dell’eutanasia e del suicidio assistito, col debito corredo di norme regolamentari, estremamente doverose in una materia molto delicata, che coinvolge i sentimenti più intimi. Lo hanno già fatto alcuni Paesi dell’Europa, come la Svizzera, che convoglia da tempo i flussi migratori di nostri connazionali, cui mancano localmente adeguate risposte a certe loro gravi urgenze umane.
In Italia è illegale la eutanasia attiva, cioè la somministrazione intenzionale di una sostanza letale a una persona che lo richieda; infatti, è punita dal Codice penale come omicidio del consenziente. Il suicidio medicalmente assistito vive, invece, nella situazione limbica creata dalla Corte costituzionale con una basilare sentenza del 2019. Riguardava il caso Cappato/Dj Fabo e ha considerato non punibile chi, dopo la verifica da parte di una struttura sanitaria pubblica, aiuta a morire una persona che, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, soffre di una patologia irreversibile e insopportabile ed è tenuta in vita solo da mezzi di sostegno.
Due anni prima, la legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT, in sintesi – nel rispetto del diritto di autodeterminazione, aveva disposto che ogni persona potesse: ricevere informazioni adeguate sul proprio stato di salute; consentire terapie salvavita, quali la nutrizione artificiale; rifiutarle se in corso, quali il funzionamento di macchinari per il mantenimento in vita; redigere il così detto biotestamento, per disporre in merito a quanto detto, nel caso di sopravvenuta incapacità di intendere e volere.
Per la nostra legge, dunque, l’eutanasia attiva è vietata, il suicidio assistito è possibile solo con l’osservanza di specifiche procedure, il rifiuto di cure e il distacco di macchinari che tengono in vita è sempre consentito come esercizio del diritto all’autodeterminazione, che consente di lasciarsi così morire.
Per la Morale cristiana, che è particolarmente restrittiva, il diritto alla vita non è anche diritto alla morte e quindi eutanasia e suicidio assistito sono considerati atti contro il quinto dei Dieci comandamenti: “Non uccidere”. La sofferenza, come parte dell’esperienza umana, non deve essere vissuta ad ogni costo e si considera lecito, pertanto, il rifiuto di cure assistenziali sproporzionate e inutili, configurabili come “accanimento terapeutico”, anche se alcuni trattamenti di base, quali la idratazione, restano comunque obbligatori, se utili. Si promuovono le cure palliative che, se somministrate senza intenzione di provocare la morte, anche con la sedazione profonda sono di amorevole accompagnamento del malato verso il fine vita.
Da tempo si discute sulla necessità di una legge che regolamenti il fine vita, non tanto in vista di conciliare principi giuridici e religiosi, quanto piuttosto per definire la legittimità di certi trattamenti medicali, che oggi espongono il personale sanitario al rischio di sanzioni penali. Il Parlamento di recente ne ha ulteriormente rinviato la discussione in aula avendo preso atto, forse, anche della non sufficiente maturità politica attuale per affrontare la complessa e molto ostica materia, per la quale valgono solo i dettami stabiliti dalla nota sentenza della Corte costituzionale. Sono cardini sufficientemente solidi per far girare le pesantissime porte che custodiscono il complesso sistema di valutazioni sociosanitarie e di sentimenti, difficilmente inquadrabili, questi, in schemi legislativi regolamentari?
Troppo cigolano i cardini sui quali comunque in qualche modo ruota l’imbarazzante sistema. L’olio giusto per eliminare tutti gli sfregamenti, difficilmente potrà trovare una legge giusta, perché si possono disciplinare i comportamenti, non i sentimenti che riguardano la morte, la quale deve essere accettata come parte della condizione umana. Ma è umano sperare che la scienza possa produrre i necessari supporti per prevenire i mali incurabili, prima di curarli. Devono intanto migliorare, dunque, i trattamenti di sedazione palliativa che, senza accelerare la morte, come religione vuole, garantiscano sollievo e riducano la sofferenza, accompagnando il malato nella fase terminale della vita, perché il diritto alla vita si sostanzia nel diritto di vivere degnamente la vita fino in fondo.
Si vales, vàleo.
