
Una legge quasi trentennale poco applicata, al servizio dei pazienti in “paziente attesa”
La lungaggine delle prenotazioni per visite mediche specialistiche è diventata una rassegnazione e una lamentela quotidiana, talvolta oggetto di ironici commenti sulla durata della vita, ma forse non tutti sanno che, dal 1998, una legge tutela i pazienti da troppo tempo “in lista d’attesa” per una visita medica pubblica, che si rivolgono alla sanità privata.
È un’opportunità non sempre suggerita dai medici che prescrivono le visite, le quali vanno differenziate dalle sigle a seconda dell’urgenza. Una volta al CUP in genere è un argomento controverso e poco pubblicizzato, ne parlano di rado gli organi di informazione, ma soprattutto non emerge dalla conoscenza politica dell’opposizione di turno che in genere sbraita sulla distruzione della sanità pubblica a favore di quella privata, crocefiggendo i governi in carica, omettendo quello che andremo a ricordare adesso.
La norma in questione è il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124. “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997.
Codesto decreto che risale al governo Prodi I, era ed è dedicato a quei casi di tempi d’attesa troppo lunghi o di impossibilità di prenotazione. Il decreto legislativo 124 del 29 aprile 1998, infatti, prevede che il malato possa rivolgersi al servizio privato secondo priorità e tempistiche ben precisate, chiedendo successivamente al SSN il rimborso delle spese effettuate.
Per richiedere il rimborso:
occorre conservare tutta la documentazione relativa alla prestazione, inclusa l’impegnativa del medico che attesti l’urgenza, il quesito diagnostico, la patologia presunta oppure accertata che ha reso necessaria la prestazione richiesta. Questo insieme a una copia della fattura o la ricevuta fiscale della prestazione ricevuta. L’insieme dei documenti va inviato con una formale richiesta di rimborso all’Asl di riferimento.
Il rimborso che diventa dovuto dopo un normale controllo, è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la comunicazione della dichiarazione.
Per sapere tutto:
Link della Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/04/30/098G0180/sg
Link del SOLE24ORE:
La perdita di tempo per ricevere un eventuale rimborso porta il paziente a lasciare perdere . Anche questo è il classico esempio della burocrazia vergognosa che subiamo.
Ma era una procedura conosciuta? e poi, d’accordo che attendere 6 mesi dall’Agenzia delle entrate è pur sempre attendere 6 mesi, ma il risarcimento può essere anche elevato. In pratica direi che è molto meglio di niente, oppure no? Un caro saluto e grazie per ogni commento, ogni parere, anche aggiunto, mi interessa moltissimo
Buono a sapersi!
Decisamente non pubblicizzata come cosa!. Grazie per la condivisione di questa informazione utile!
Ottima informazione!!!grazieee