
La disapplicazione delle norme europee alimenta le disparità tra insegnanti
A partire da lunedì 14 ottobre, è stata riattivata la piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, accessibile all’indirizzo www.cartadeldocente.istruzione.it, attraverso la quale il Governo eroga il bonus noto come Carta docente, destinato alla formazione degli insegnanti.
Chi sono i destinatari del bonus di 500€?
«Istituita con la legge 107/2015 (Buona Scuola), la Carta del Docente è un’iniziativa volta a sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Il beneficio è esteso anche ai docenti in periodo di formazione e prova, inidonei per motivi di salute, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, nonché a quelli operanti nelle scuole all’estero e militari».
Tuttavia, questa definizione risulta carente di numerose specifiche e genera confusione tra gli stessi insegnanti.
Chi sono i docenti in periodo di formazione e prova?
È una domanda che solleva dubbi tra i neoassunti e gli insegnanti di ruolo dal 2015, i quali, nonostante le lucidazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, continuano a essere sottoposti a una norma ingiusta. La formulazione presente sul sito del Ministero fa riferimento esclusivamente ai neoassunti con contratto a tempo indeterminato. Di conseguenza, i neoassunti con GPS sostegno di prima fascia e quelli assunti tramite la mini call veloce sul sostegno, spesso ancora precari all’inizio di una carriera complessa, non hanno diritto alla Carta del Docente. Sul sito dedicato, infatti, appare il messaggio: «Non è possibile accedere al fascicolo per mancanza di requisiti».
Fanno eccezione solo coloro che hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato. In tali casi, «per eventuali richieste di riconoscimento del bonus Carta del Docente è necessario trasmettere copia della sentenza al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) all’indirizzo di posta certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it La richiesta dovrà riportare il codice fiscale del docente ricorrente e le annualità per le quali è stato riconosciuto il contributo. Il Ministero, una volta esaminata la richiesta, la inoltrerà a Sogei che provvederà ad accreditare sul borsellino elettronico le annualità dovute al docente». Queste sono le indicazioni del Ministero per i docenti destinatari di sentenze definitive, che potranno finalmente accedere al bonus di 500€, pur con i consueti ritardi della burocrazia italiana.
Ma perché esiste questa “categoria” specifica?
Il Ministero, lo Stato e le istituzioni che si occupano di istruzione, negando la Carta docente ai neoassunti precari, calpestano i loro diritti sanciti dall’Unione Europea e dalla Costituzione italiana. Nel 2022, il tribunale di Velletri ha accolto il ricorso di un insegnante al quale non era stato riconosciuto il bonus per il periodo di supplenza svolto nei quattro anni precedenti. I magistrati non hanno avuto dubbi nel riconoscere al docente i 2000€ negati dal Ministero, la cui condotta è stata giudicata discriminatoria e lesiva dei suoi diritti. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842, ha infatti dichiarato illegittima l’esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio, ritenendo tale esclusione irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della pubblica amministrazione. Ha inoltre annullato la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui limitava la Carta del Docente ai soli insegnanti di ruolo, e l’art. 2 del d.p.c.m. del 23 settembre 2015 n. 32313, che prevedeva tale limitazione. «Un tale sistema – si legge nella sentenza – in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione».
Lo Stato spende risorse pubbliche per risarcire le cause che, inevitabilmente, perde a causa di una condotta contraria alle norme europee, il tutto per negare un diritto paritario alla formazione dei docenti neoassunti.
Siamo all’assurdo!
Avv. Sefano Callà
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