Le opposizioni verso il ricorso alla Corte costituzionale
La riforma elettorale è legge della Repubblica, nonostante le intemperanze parlamentari e le convulsioni della sinistra che da tempo ritiene vergognoso, inaccettabile, incostituzionale tutto ciò che non le piace.
Intendiamoci, non si tratta di una riforma mirabile e perfetta, come ogni riforma elettorale varata in Italia negli ultimi decenni, e non suscita certo la nostra stupefatta meraviglia. Basata sull’ipotesi tutta da dimostrare che una delle coalizioni superi la soglia del 42% oltre cui scatta il premio di maggioranza, la riforma rischia di riportarci, in casi tutt’altro che improbabili, ad un sistema proporzionale puro con tutto il carico di instabilità che esso ha comportato in passato e comporterebbe tutt’oggi.
Il ritorno alle preferenze, come è stato giustamente notato dalle opposizioni, vale solo per quelle forze politiche maggiori che riusciranno ad eleggere più di un parlamentare nei singoli collegi ma non per quelle minori, privando il loro elettorato di un significativo diritto di scelta. E infine lascia perplessi l’aumento a seimila firme di presentazione nei vari collegi per le liste che desiderano accedere alle elezioni e non hanno ancora rappresentanza parlamentare, cosa che ha già innescato la transumanza di alcuni deputati e senatori a Montecitorio e a Palazzo Madama.
Superata senza ostacoli la promulgazione presidenziale (qualcuno ha malignato che tanta rapidità sia stata finalizzata a permettere rapidamente i ricorsi alla Corte costituzionale prima di eventuali elezioni) ora il parere tocca alla Consulta. E anche qui ci sarebbe molto da dire.
Intanto sembra che la Corte sia diventata quasi una terza camera legislativa a cui appellarsi ogni volta che una legge trovi l’opposizione delle sinistre. Una specie di ciambella di salvataggio contro le supposte prevaricazioni della maggioranza, quasi come avvenne con il referendum costituzionale del marzo scorso; con la differenza che quel referendum si svolse secondo una definita procedura prevista dalla Costituzione e il cui esito, peraltro nefasto per il governo, fu incontestabile.
I prossimi ricorsi alla Corte costituzionale avverranno invece sulla base di incerte ipotesi di incostituzionalità che, date per assodate dal Campolargo, sono invece tutte da verificare; ipotesi che, se fossero state così ovvie e plateali come dicono Schlein e associati, avrebbero incontrato almeno una qualche perplessità da parte del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione, cosa che invece non è minimamente avvenuta.
Il problema è che il giudizio di costituzionalità presenta sempre un alto grado di aleatorietà. Non siamo di fronte al giudice ordinario che – pur con tutta l’arbitrarietà interpretativa a cui ci ha abituato in questi ultimi tempi, e che abbiamo più volte stigmatizzato – ha comunque dei vincoli normativi piuttosto stretti, bensì di fronte a un giudice molto particolare che quasi sempre deve emettere un giudizio di conformità o difformità costituzionale sulla base di norme molto più ampie e spesso dal forte contenuto valoriale che, come è noto, può essere percepito in modo assai diverso dai giudici stessi o nel corso del tempo.
Una istituzione, quella della Corte costituzionale, che già Togliatti definiva “bizzarra” in quanto spostava il potere decisionale del popolo, espresso tramite il Parlamento con la sua attività legislativa, ad un organo elitario, tecnicistico e per nulla democratico. In effetti, la Corte molto spesso basa le sue decisioni non già sull’esplicito dato normativo della Costituzione bensì sui principi generali che la reggono e che reggono l’intero nostro sistema di valori, particolarmente in campo istituzionale.
Prendendo come esempio l’affermazione abbastanza azzardata delle sinistre secondo cui la riforma elettorale andrebbe a mutare il sistema strettamente parlamentare voluto dai Padri costituenti in un sistema quasi presidenziale, la Corte dovrebbe respingerla perché non conforme all’assetto generale della Carta come concepito e voluto quasi ottant’anni fa?
Oppure: il premio di maggioranza oltraggia realmente il principio della rappresentanza democratica? Oppure ancora: una mancata o insufficiente alternanza di genere è contraria al principio di uguaglianza stabilito nell’articolo 3? È evidente che si tratta di problemi interpretativi i quali, se opportunamente manipolati, magari con qualche pregiudizio politico o ideologico, possono bloccare ogni iniziativa legislativa sia proveniente dal Parlamento sia proveniente dal Governo.
Al di là di queste argomentazioni generali, la legge elettorale odierna non dovrebbe però incontrare eccessive censure di tipo costituzionale, quantomeno nei suoi contenuti più rilevanti: lo ha recentemente sottolineato anche un giurista come Giuliano Amato, presidente emerito della Corte stessa, alla festa de Il Foglio a Firenze.
La giurisprudenza costituzionale ha già ritenuto ammissibile in passato il premio di maggioranza purché contenuto in termini “ragionevoli” (una espressione che ricorre spesso a Palazzo della Consulta, con tutto il suo carico di ambiguità) e quindi questo aspetto della riforma non dovrebbe correre rischi; così come l’”indicazione” del candidato alla presidenza del Consiglio, una prassi – se non proprio una prescrizione normativa – ampiamente utilizzata da tempo e che non lede la prerogativa del Presidente della Repubblica al quale la Costituzione, all’articolo 92, conferisce il potere di “nominare” il capo del Governo, non necessariamente di “sceglierlo”. A meno che non gli si voglia attribuire la bizzarra possibilità di affidare l’incarico a un rappresentante della minoranza che ha perso le elezioni, oppure a un personaggio inviso a chi le ha vinte…
Quanto poi al riparto in sede nazionale dei voti del Senato, che di fatto contrasterebbe con il dettato dell’articolo 57 il quale prevede la sua elezione su base regionale, potrebbe presentare qualche aspetto di incostituzionalità a meno che non si faccia prevalere la superiore e imprescindibile esigenza di non avere maggioranze difformi nei due rami del Parlamento, cosa che di fatto paralizzerebbe ogni azione legislativa e governativa e minerebbe alla base la stessa ragion d’essere della riforma e, se ci è concesso, della stessa natura di un sistema istituzionale fondato sul bicameralismo perfetto.
In ogni caso, trattandosi di questione meramente tecnica, non sarebbe certo impossibile provvedere facilmente alla sua correzione in via legislativa senza neppure stravolgere il senso della legge.
Qualche dubbio, molto eventuale, potrebbe ancora sorgere in merito all’elevato numero di firme necessario per presentare le liste non rappresentate in Parlamento o sulla parità di genere nelle preferenze, ma si tratta di aspetti tecnici e minimali della legge i quali, se condannati dalla Corte, potrebbero essere anche qui facilmente e rapidamente corretti senza conseguenze rilevanti.
Quello che lascia perplessi dopo queste considerazioni molto concrete è però l’atteggiamento delle opposizioni verso una legge che, come abbiamo detto, non ci entusiasma particolarmente – anche perché non inserita nel quadro più ampio e organico di quella riforma istituzionale ormai da tempo dimenticata da Meloni e dalla sua maggioranza – ma che comunque tenta di porre nel nostro ordinamento un qualche elemento di stabilità e governabilità di cui potrebbe ovviamente usufruire anche la sinistra stessa una volta che gli elettori la mandassero al governo.
Ma, ormai si sa, l’opposizione nel nostro paese si fa sempre su qualunque cosa, in ogni caso, sulle cose grandi e piccole, aspramente, testardamente. E, diciamolo fra noi, anche i ricorsi alla Corte costituzionale che verranno proposti non sono neppure tanto sostenuti dalla volontà e dalla speranza, piuttosto inconsistente, di far rimuovere una legge sbagliata e ingiusta, quanto piuttosto per rifilare una capricciosa ripicca verso una maggioranza che tutto sommato ha dimostrato stabilità e tenuta democratica per tutta la legislatura.
