
Oggi, sabato 14 dicembre entra in vigore il nuovo codice della strada. Sin dall’inizio della discussione nelle commissioni parlamentari, si sono sprecati commenti e prese di posizione a volte insensati. Siamo garantisti, non ci piace lo Stato gendarme, ma, a differenza di altri, sosteniamo il diritto alla vita e non possiamo rimanere insensibili di fonte a quanto avviene in Italia.
I numeri della sicurezza stradale sono drammatici: 419 pedoni, 194 ciclisti e 1305 vittime nei soli incidenti del fine settimana. Questi i drammatici numeri delle morti sulla strada nel 2024.
Le nuove disposizioni entrano in vigore oggi, 14 dicembre 2024 e prevedono, inoltre, una delega al Governo per l’elaborazione di decreti nei prossimi 12 mesi, finalizzati al riordino e all’aggiornamento del Codice stesso. Di seguito le principali misure, le sanzioni e le novità per la patente e per chi guida bici e monopattini.
Limiti, sanzioni e novità per la patente
Tolleranza zero per chi fa uso di alcol, stupefacenti o per chi usa il telefonino alla guida. Gran parte delle misure del nuovo codice sono autoapplicative, mentre altre, come quelle sulla targa e sull’assicurazione obbligatoria dei monopattini elettrici, richiederanno ancora un regolamento. Entro un anno, poi, è previsto il riordino complessivo del codice.
Ecco le novità più importanti introdotte dal nuovo Codice:
- abbandono di animali (articolo 2) – revoca o sospensione della patente per chi abbandona gli animali in strada. Si rischiano anche fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti;
- sospensione breve della patente di guida (articolo 4) – viene introdotta la sanzione accessoria della sospensione corta della patente di guida: da 7 a 15 giorni, elevati a 30 giorni in caso di incidente, per alcune infrazioni delle norme del codice della strada, tra cui:
- circolazione contromano;
- passaggio con il rosso;
- mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza (quando prescritti);
- utilizzo di dispositivi elettronici alla guida;
- inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità (articolo 4)
- telefonini al volante (articolo 4)
- riduzione dell’età per il conseguimento della patente per guidare veicoli adibiti al trasporto di persone (articolo 9) – cala a 18 anni il limite di età minima per guidare veicoli del trasporto di persone per i quali è richiesta la patente D o DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km se il conducente è in possesso di una CQC conseguita a seguito di un corso ordinario di 280 ore. Ridotta a 20 anni, per poter guidare tali veicoli, senza limiti di percorrenza e di tipologia di servizio, e a 18 anni se i veicoli sono senza passeggeri. Per i minibus (patenti D1 e D1E, fino a 16 passeggeri), il limite scende a 18 anni con una CQC conseguita tramite corso iniziale ordinario di 280 ore.
- accertamento delle violazioni con dispositivi automatici (articolo 10)
- circolazione delle moto 125 cc sulle autostrade per maggiorenni (articolo 16)
- introduzione della “safety car” (articolo 20) – viene introdotta la possibilità di utilizzare veicoli degli organi di polizia stradale, per regolare il traffico su strade con corsie indipendenti o separate da spartitraffico, disciplinandone l’attività;
- cartelli per contrastare il contromano e obbligo di tenere la destra per i veicoli pesanti (articolo 22)
- disciplina della sosta e della circolazione urbana (articoli 24 e 27) – per i veicoli dotati di contrassegno per disabili sarà gratuità la sosta sulle “strisce blu”. Vengono invece inasprite le sanzioni per la sosta illecita sugli spazi riservati agli invalidi, con nuovi criteri per la limitazione della circolazione urbana;
- autovelox: se si ricevono più multe nello stesso tratto stradale, entro un’ora e sotto la competenza dello stesso ente, si applica una sola sanzione: la più grave, aumentata di un terzo.
Guida in stato di ebbrezza
Stretta sulla guida in stato di ebbrezza: se il tasso alcolemico supera 0,8 g/l, la patente verrà contrassegnata con i codici unionali 68 (“niente alcool”) e/o 69 (“solo veicoli con alcolock”) per 2-3 anni. Questo comporta il divieto assoluto di assumere alcol alla guida o l’obbligo di utilizzare veicoli dotati di alcolock, dispositivi che bloccano l’avvio del motore in caso di presenza di alcol nell’alito. Le sanzioni aumentano di un terzo se si guida in stato di ebbrezza con tali restrizioni, e raddoppiano in caso di manomissione dell’alcolock o dei suoi sigilli.
Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la multa va da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per un tasso tra 0,8 e 1,5 g/l, si applicano sia una sanzione detentiva che pecuniaria, e la sospensione della patente varia da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, sono previste sia pena detentiva che pecuniaria, con sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Il dispositivo alcolock, chiamato anche ignition interlock device (IID) oppure breath alcohol ignition interlock device (BAIID), sarà obbligatorio in presenza dei codici unionali 68 o 69 e dovrà essere installato a spese del conducente. Questo strumento impedisce l’avvio del veicolo se rileva un tasso alcolemico positivo, verificabile attraverso un test del respiro.
Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Si inaspriscono le pene anche per chi viene trovato al volante sotto l’effetto di droghe.
Cannabis terapeutica
Il testo approdato in Gazzetta Ufficiale ha previsto alcune novità per chi usa cannabis terapeutica. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha inviato il 7 dicembre scorso una lettera ai ministri di Interno e Salute, Matteo Piantedosi e Orazio Schillaci e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano: l’obiettivo è la tutela delle persone in cura con sostanze psicotrope con protocolli terapeutici, sotto controllo medico, che potranno quindi guidare. Salvini ha inoltre proposto l’istituzione di un tavolo di lavoro per definire eventuali deroghe o regole specifiche, al fine di individuare interpretazioni che escludano la sanzionabilità, opportunamente certificate dal medico curante, per pazienti in trattamento farmacologico.
Le regole per i neopatentati
Niente tasso alcolemico per i primi tre anni al volante.
Salirà inoltre da uno a tre anni il divieto di guida delle auto “potenti” (ma solo per chi prende la patente dopo l’ok della legge), ma si allenta la soglia della potenza. Non potranno quindi guidare autoveicoli con potenza superiore a 75kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW/t (l’attuale codice prevede il limite a 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw/h per le autovetture).
Bici e monopattini
Norme più restrittive per la circolazione dei veicoli della micromobilità elettrica. Per i monopattini elettrici vengono introdotti gli obblighi di targa, copertura assicurativa e casco, limitandone la circolazione esclusivamente alle strade urbane con limiti di velocità non superiori a 50 km/h.
Crescono invece le tutele per i ciclisti: oltre al potenziamento delle piste ciclabili, è stato introdotto l’obbligo per gli automobilisti di rispettare una distanza minima di un metro e mezzo durante il sorpasso di una bicicletta.
L’aspetto innovativo della legge prevede una norma che avrà conseguenze su tutte le persone che usano sostanze stupefacenti: per sospendere la patente non sarà più necessario dimostrare lo stato di alterazione di chi guida, ma basterà accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti attraverso un test, che può rilevare tracce anche giorni o settimane dopo l’uso. Finora il codice della strada prevedeva la sospensione della patente per chi viene trovato alla guida «in stato di alterazione psico-fisica». Quando le forze dell’ordine sospettavano che una persona avesse fatto uso di sostanze stupefacenti dovevano fare un test preliminare per confermare l’assunzione. Nel caso in cui il test fosse positivo, la persona doveva essere accompagnata in ospedale o in un ambulatorio per accertare lo stato di alterazione psico-fisica. Questo accertamento poteva essere fatto soltanto da un medico.
In questo modo veniva preservato il principio per cui in Italia usare sostanze non è reato e veniva punita soltanto la guida in stato di alterazione, esattamente come accade per il consumo di alcol. La riforma del codice della strada ha eliminato le parole “stato di alterazione psico-fisica” dalle regole e dalle sanzioni relative alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Di fatto, basterà un test positivo per la sospensione della patente. Già nei mesi scorsi la nuova norma era stata contestata perché in molti casi le tracce di sostanze stupefacenti rimangono nell’organismo giorni o settimane dopo l’assunzione. Il THC, il componente psicoattivo comunemente associato all’effetto stupefacente della marijuana, può rimanere nell’organismo in concentrazioni molto basse e comunque rilevabili per diverso tempo: dipende dalla dose assunta, dalla frequenza d’uso e dal metabolismo individuale. Nella saliva può essere rilevato fino a tre giorni dopo l’ultima assunzione, nel sangue fino a tre settimane, nell’urina fino a un mese, nel capello fino a tre mesi. Le forze dell’ordine usano prevalentemente test salivari, mentre gli altri tipi di test vengono eseguiti nella maggior parte dei casi in ospedali o ambulatori. Levata di scudi da parte di radicali e associazioni che raggruppano gli antiproibizionisti. Chi invece difende la vita, non potrà che concordare con la presa di posizione del ministro Salvini. Spiace mettere mano al portafoglio per il rincaro delle sanzioni che correggono forse comportamenti di negligenza alla guida, ma usuali, ma il senso di responsabilità e la sicurezza ce lo impongono.