Immagine creata da Fabio Mandaglio
Violenza sessuale
Il figlio di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 stelle, ed altri suoi tre amici, nei giorni scorsi sono stati condannati in primo grado anche a vari anni di reclusione perché ritenuti colpevoli della loro violenza sessuale di gruppo, denunciata in Costa Smeralda oltre sei anni fa da due giovani ragazze, sempre ritenute consenzienti dai condannati.
Violenza e consenso rimandano spesso agli anni di chi al liceo si istruiva con l’Ars amatoria di Ovidio, che non ha perduto ancora tutto il suo smalto e che teorizzava: “Vis grata puellae” – la forza è gradita alla fanciulla. L’aforisma giustificava in buona sostanza le insistenze spesso maldestre dei loro giovanili bollori sessuali, destinati a vincere la naturale ritrosia femminile con la capitolazione della ragazza bramata, bramante anch’ella delle attenzioni sessuali quando non anche di erotici amplessi, sotto il velo d’una certa pudicizia, come avrebbero mostrato le carte della pantomima, infine scoperte…sotto le lenzuola.
Era ed è ancora pregiudizio comune che, sebbene la donna possa inizialmente protestare, in segreto apprezzi comunque tutte le effusioni sessuali in vario modo a lei imposte anche forzatamente.
Una certa interpretazione della asserzione di Ovidio ha portato però anche tanta parte della giurisprudenza, forse non solo nostrana, a ritenere che la donna sarebbe sempre obbligata a resistere con energia e costanza agli approcci sessuali dell’uomo, sicché l‘assenza di una sua reazione fisica alle proposte oltraggiose, nonché l’assenza di segni esteriori indicativi di violenza praticata, sarebbero manifestazioni inequivocabili del suo consenso.
A fronte di una violenza la vittima però, impietrita dalla paura, potrebbe anche essere incapace di compiere ogni pur minimo atto di difesa e la completa passività, paradossalmente, potrebbe apparire atteggiamento di accondiscendenza. In certe situazioni, poi, ci sarebbe addirittura spazio per valutare anche il corollario della perversione masochistica di chi trova piacere nella sottomissione umiliante e dolorosa ai rapporti erotici.
In argomento, la così detta Convenzione di Istambul ha stabilito che l’atto sessuale giuridicamente lecito necessita di un palese consenso libero, volontario, revocabile in qualsiasi momento, espresso senza pressioni o manipolazioni; un consenso che deve riguardare sin dall’inizio tanto lo specifico atto sessuale della circostanza quanto le sue possibili varianti nel contesto; un consenso che deve permanere durante tutta la evoluzione della pratica sessuale, nel corso della quale altrettanto volontariamente può essere revocato. Così articolato, il consenso sessuale rappresenterebbe, quindi, uno dei massimi esempi della nostra libertà personale, del rispetto del nostro corpo e di quello d’altri, della nostra volontà e di quella altrui.
La Convenzione di Istambul, trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica stipulato nel 2011 in sede di Consiglio d’Europa, due anni dopo è stato ratificato dal nostro Paese nel quale, pertanto, ogni atto sessuale non consensuale sarebbe punibile. Però, l’attuale articolo 609-bis del Codice penale italiano non menziona esplicitamente la mancanza del consenso come elemento costitutivo del reato di Violenza sessuale; prevede infatti solo che Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità’, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Il tempo trascorso da questa statuizione e la concomitante evoluzione culturale hanno comportato sensibili mutamenti di giudizio in tema di violenza sessuale. La letteratura psicoanalitica, intanto, ha raccolto storie femminili di violenza, riferite in certi centri di accoglienza, che hanno evidenziato come, di fronte al pericolo, la reazione comune è stata spesso di freezing, di congelamento della donna aggredita. Questa risposta istintiva e involontaria di sopravvivenza congela il corpo e la mente e inibisce motilità e reazioni anche verbali; è risposta che palesa, così, atteggiamenti non di condivisione sessuale consensuale, ma di soggezione psicofisica aborrita. Ci sono, peraltro, eventi in cui le forze residue della persona aggredita possono innescare il contenimento volontario della difesa, per tema di subire atti violenti ancora più gravi.
I casi di violenza sessuale riferiti e commentati dai media hanno portato progressivamente a considerare il consenso come possibile discrimine del reato di violenza sessuale. Anche la giurisprudenza ha cominciato a considerare come crimine il sesso senza consenso. A sostenere che il consenso sessuale sancisce il diritto di ogni persona alla autodeterminazione e al rispetto della propria integrità fisica, si sono quindi levate voci anche autorevoli e attualmente sono in discussione in Commissione giustizia alla Camera dei deputati due proposte di legge per le quali, in linea con le raccomandazioni europee, qualsiasi atto sessuale sarebbe violenza sessuale senza consenso.
Tante sono le cose che l’Europa ci chiede e che sono in attesa motivata di risposta. Nell’accoglimento di questa raccomandazione siamo in terribile ritardo senza motivo.
Si vales, vàleo.
